Nessuna responsabilità degli utenti per i commenti di terzi sulla loro bacheca

“Nel caso di pubblicazione di commenti diffamatori sulla bacheca di un utente nel social network “Facebook” va esclusa la responsabilità a livello concorsuale del titolare della bacheca in quanto  l’utente non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni postati dagli altri utenti.”

Nello specifico è un ordinanza del G.I.P. dott. Sacquegna del Tribunale di Livorno del 23 febbraio 2017 che assume una particolare rilevanza poiché esamina la responsabilità di un utente Facebook per un commento postato da un altro utente ad un post sulla sua pagina-bacheca.

Il Giudice ha disposto l’archiviazione del procedimento,  conclusione senz’altro condivisibile!

La querela era stata presentata in quanto, secondo il querelante, il commento del terzo era minaccioso (CP 612) e diffamatorio (CP 595 comma 3) nei suoi confronti ed essendo postato sulla bacheca di un utente questo avrebbe contribuito all’offesa dell’onore e della reputazione consumatasi in suo danno.

Il PM aveva chiesto l’archiviazione per il titolare della bacheca Facebook non ravvisando alcun ipotesi di reato nei suoi confronti ma il querelante ha insistito presentando opposizione e obbligando il G.I.P. a tornare sul tema.

La recente giurisprudenza è unanime nel considerare diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. 

Nel valutare la responsabilità dell’utente però si esclude una responsabilità per i commenti altrui poiché in concreto, su una bacheca personale di Facebook, l’utente non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli altri utenti immettono in rete.

Viene così ulteriormente confermata la differenza non solo tra un Blog e una bacheca Facebook ma anche la necessità di un qualche comportamento attivo o omissivo specifico del soggetto perchè risponda del reato di diffamazione.

Il Giudice precisa:

Ritenuto, in particolare, non potersi condividere l‘argomentazione dedotta nella Sentenza richiamata dall’opponente (GUP Varese), non solo perché’ riferita all’amministratore di un blog che incarna una figura totalmente diversa da quella dell’utente Facebook, ma anche soprattutto perché’ assegna all’imputato una diretta responsabilità per le affermazioni illecite postate da terzi soggetti. Non è condivisibile tale impostazione posto che, a meno di non voler sostenere un concorso quantomeno morale dell’amministratore, non esiste norma alcuna che consenta di addebitare le conseguenze scaturenti da affermazioni a contenuto illecito in capo al gestore del blog/sito internet;

– Osservato, ancora, che anche nel caso di specie deve radicalmente escludersi anche l‘astratta configurabilità di un concorso tra l’indagato e l’autore del post poiché’ la frase incriminata costituisce commento ad una legittima (qui non interessa verificare dettagliatamente il contenuto) critica formulata dal querelato nei confronti del querelante e dunque, è intervenuta in un momento successivo, senza peraltro che sussistano elementi idonei ad indicare la sussistenza di una concertata azione diffamatoria.

– Osservato, altre-sì, che, esclusa per le ragioni appena esposte una responsabilità diretta concorsuale. non può neanche individuarsi o ipotizzarsi una responsabilità “da posizione” del titolare della pagina Facebook. Pur scandagliando l’intero panorama normativo è impossibile rinvenire una qualsiasi norma giuridica che imponga a quella tipologia di individuo, vale a dire l’utente Facebook l’obbligo di attivarsi per evitare la pubblicazione di post diffamatori da parte di terzi ed anche per rimuoverli una volta pubblicati. Non sussiste dunque responsabilità‘ omissiva eventualmente rilevante ex art. 40 cpv cpp, poichè il querelato non occupava alcuna posizione di garanzia rispetto all’evento lesivo in danno del querelante;

-Ritenuto da ultimo che è corretto e condivisibile quanto rilevato da PM circa la superfluità di un intervento da parte dell’indagato a post pubblicato, poiché  la velocissima diffusione del messaggio e l‘ampia fruibilità della piattaforma Facebook da parte di un numero indiscriminato di utenti non avrebbe impedito la realizzazione dell’evento diffamatorio tipico;

Rispetto ad altre sentenza si evidenzia l’importanza del nesso di causalità previsto dall’art 40 cp e qui ritenuto totalmente assente. L’utente potrebbe rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’accusa.

Per sostenere la responsabilità a titolo di omissione in capo ad un host o content provider occorre affermare a suo carico un obbligo giuridico di impedire l’evento e quindi da un lato l’esistenza di una posizione di garanzia, dall’altro la concreta possibilità di effettuare un controllo preventivo e il giudice rileva chiaramente che nel nostro ordinamento:
“…pur scandagliando l’intero panorama normativo è impossibile rinvenire una qualsiasi norma giuridica che imponga a quella tipologia di individuo, vale a dire l’utente Facebook, l’obbligo di attivarsi per evitare la pubblicazione di post diffamatori da parte di terzi.”

Procedimento archiviato …

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